RISORSE — CRA
Parti dal tuo ruolo nella catena
Il Cyber Resilience Act non impone gli stessi obblighi a tutti. Quello che devi fare dipende da dove ti trovi nella catena: chi immette il prodotto sul mercato risponde di cose diverse da chi lo importa o lo distribuisce. Scegli il tuo ruolo e vai ai contenuti che contano per te.
PRODUTTORE
Progetti e immetti il prodotto: gli obblighi sostanziali sono tuoi
Se immetti sul mercato UE un prodotto con elementi digitali — hardware o software — sei il produttore, e su di te gravano gli obblighi pieni del CRA: i requisiti essenziali dell’Allegato I, la gestione delle vulnerabilità, un periodo di supporto dichiarato, la documentazione tecnica e la marcatura CE. Vale anche se produci fuori dall’Unione, perché il CRA segue il prodotto, non la sede.
Per un produttore industriale la partita si gioca su due orizzonti: il processo di segnalazione da avere pronto per l’11 settembre 2026, e la conformità sostanziale da vincere entro l’11 dicembre 2027. Da qui partono i contenuti operativi.
Art. 13–14 · Allegato I
GUIDA
Il CRA in un’ora
Apri →FAQ
Il mio prodotto rientra nel CRA?
Apri →GUIDA
Le scadenze del CRA
Apri →FAQ
Cosa avere pronto per l’11 settembre 2026
Apri →GUIDA
La piattaforma unica di segnalazione
Apri →FAQ
Cos’è la SBOM e va pubblicata?
Apri →FAQ
Per quanto garantire gli aggiornamenti
Apri →FAQ
Serve un organismo notificato?
Apri →GUIDA
CRA e ISO 9001: cosa riusi
Apri →TOOL
Pre-assessment CRA
Apri →TRACKER
Stato di attuazione del CRA
Apri →SERVIZIO
CRA Reporting Ready
Apri →IMPORTATORE
Porti sul mercato UE un prodotto di un fabbricante extra-UE: verifichi prima
Se immetti sul mercato dell’Unione un prodotto realizzato da un fabbricante stabilito fuori dall’UE, sei l’importatore. Non progetti il prodotto, ma non puoi immetterne uno non conforme: prima devi verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione di conformità, che ci siano marcatura CE e documentazione tecnica, e che il periodo di supporto sia dichiarato. Se un prodotto presenta un rischio, hai l’obbligo di informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
Attenzione al confine: se immetti il prodotto col tuo nome o marchio, o lo modifichi in modo sostanziale, assumi gli obblighi del fabbricante.
Art. 19–20 · 22
DISTRIBUTORE
Rendi disponibile il prodotto: un controllo formale di conformità
Se rendi disponibile sul mercato un prodotto senza esserne né il fabbricante né l’importatore, sei il distributore. Il tuo è un dovere di diligenza formale: prima di metterlo a disposizione verifichi che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalle informazioni e dalle istruzioni richieste, e che fabbricante e importatore abbiano adempiuto ai loro obblighi. Se sai — o dovresti sapere — che un prodotto non è conforme, non puoi renderlo disponibile finché non è sistemato.
Anche per te vale il confine: se immetti il prodotto col tuo marchio o lo modifichi in modo sostanziale, rispondi come fabbricante.
Art. 21–22
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