IL PUNTO — AI
Stato di attuazione dell’AI Act
L’AI Act non scatta tutto insieme, e la distinzione che conta è fra l’AI nei processi (che usi in azienda) e l’AI nel prodotto (che incorpori in una macchina o in un apparato). Qui trovi a che punto è: le date che contano, lo stato delle norme armonizzate e delle autorità italiane. Pagina aggiornata nel tempo — per la timeline operativa in dettaglio c’è la guida le scadenze dell’AI Act.
Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2026
Cosa succede adesso
Norme armonizzate CEN-CENELEC (JTC 21)
Sono le norme che daranno presunzione di conformità ai requisiti dei sistemi ad alto rischio. Il comitato JTC 21 sta lavorando sulla richiesta di normazione della Commissione: chi progetta AI da incorporare in un prodotto conviene le segua, perché diventeranno il linguaggio comune della conformità, come le norme di prodotto per il CRA.
Art. 40Orientamenti della Commissione sulla classificazione ad alto rischio
La Commissione deve pubblicare orientamenti pratici sull’applicazione dell’Art. 6, con esempi concreti di cosa è e non è ad alto rischio. Per il produttore industriale è lo strumento che chiarirà i casi di confine: un componente di AI in una macchina è sempre "componente di sicurezza"? Da verificare la data effettiva di uscita.
Art. 6(5) · Art. 96Autorità nazionali italiane designate
La legge nazionale sull’intelligenza artificiale (L. 132/2025) affida i ruoli previsti dall’AI Act ad AgID (autorità di notifica) e ad ACN (autorità di vigilanza del mercato). È il riferimento istituzionale con cui un’azienda italiana avrà a che fare per notifiche, controlli e organismi notificati.
Art. 70 · L. 132/2025Sandbox normative per l’AI
Ogni Stato membro deve rendere operativa almeno una sandbox normativa entro il 2 agosto 2026: un ambiente controllato per sviluppare e testare sistemi di AI innovativi sotto la guida dell’autorità. Per una PMI industriale è un canale per validare soluzioni di AI ad alto rischio prima dell’immissione sul mercato.
Art. 57Le date che contano
1 agosto 2024
Il regolamento entra in vigore
L’AI Act è in vigore, ma quasi nessun obbligo si applica subito: l’applicazione è scaglionata su più anni. Le date che seguono sono i momenti in cui gli obblighi scattano davvero.
Art. 1132 febbraio 2025
Pratiche vietate e obbligo di alfabetizzazione AI
Le pratiche vietate (Art. 5) sono fuori legge e l’obbligo di alfabetizzazione AI (Art. 4) è già attivo: chi sviluppa o usa sistemi di AI deve garantire un livello adeguato di competenza a chi li governa. Non è una scadenza del 2027, è già oggi, e vale anche per l’AI usata internamente.
Art. 4, 52 agosto 2025
Modelli GPAI, governance e sanzioni
Si applicano gli obblighi per i modelli di AI per finalità generali (GPAI), l’impianto di governance, le autorità di notifica e il regime sanzionatorio. Per il produttore industriale conta soprattutto come vincolo a monte: se integri un modello GPAI di terzi nel tuo prodotto, i suoi obblighi di trasparenza e documentazione ricadono anche sulla tua catena.
Art. 113(b) · Capi V, VII, XII2 agosto 2026
L’AI nei processi: alto rischio dell’Allegato III
Si applica la gran parte del regolamento, compresi gli obblighi per i sistemi ad alto rischio elencati nell’Allegato III (Art. 6, par. 2). È l’AI che usi nei processi, non nel prodotto: selezione del personale, gestione dei lavoratori, accesso a servizi essenziali. Un’azienda manifatturiera è esposta qui anche senza vendere AI, solo per come la usa dentro casa.
Cosa devi aver fatto
Mappare dove usi l’AI nei processi interni e verificare se ricade nell’Allegato III (selezione e gestione del personale, accesso a servizi essenziali). Per i sistemi ad alto rischio: gestione del rischio, governance dei dati, sorveglianza umana, documentazione tecnica e registrazione. Sei esposto per come usi l’AI in azienda, anche senza venderla.
Cosa aspettarsi dopo: Il 2 agosto 2027: l’alto rischio dell’Art. 6(1) — l’AI incorporata nel prodotto.
Art. 113 · Art. 6(2) · Allegato III ↗2 agosto 2027
L’AI nel prodotto: alto rischio dell’Art. 6(1)
Scattano gli obblighi dell’Art. 6, par. 1: un sistema di AI è ad alto rischio quando è un componente di sicurezza, o è esso stesso un prodotto, coperto dalla normativa di armonizzazione dell’Allegato I (Direttiva Macchine, RED, dispositivi medici e altre) e soggetto a valutazione di conformità di terza parte. È la data-perno per chi incorpora AI in una macchina o in un apparato: si aggancia alla marcatura CE che già conosci. Stessa data anche per i modelli GPAI immessi prima dell’agosto 2025, che devono mettersi a norma.
Cosa devi aver fatto
Se incorpori AI come componente di sicurezza in un prodotto già soggetto a marcatura CE (Regolamento Macchine, RED, dispositivi medici): trattarla come funzione ad alto rischio dentro la valutazione di conformità esistente — sistema di gestione del rischio, dati e tracciabilità, sorveglianza umana, robustezza e cybersicurezza, documentazione tecnica. Si aggancia al percorso CE che già segui, non è un binario separato.
Cosa aspettarsi dopo: La pubblicazione delle norme armonizzate (JTC 21) che daranno presunzione di conformità, e gli orientamenti della Commissione sui casi di confine dell’Art. 6.
Art. 6(1) · Art. 111(3) · Allegato I ↗2 agosto 2030
Sistemi legacy della pubblica amministrazione a norma
I sistemi ad alto rischio già in uso presso enti pubblici prima delle scadenze devono essere portati a conformità. Riguarda soprattutto la PA, ma segna il punto in cui anche il pregresso rientra nel perimetro: utile tenerlo presente per le forniture al settore pubblico.
Art. 111(2)Ricostruzione redazionale a scopo informativo, aggiornata alla data indicata: non è consulenza né una fonte ufficiale. Le date e gli stati vanno sempre verificati sui testi del Regolamento (UE) 2024/1689 e sulle fonti della Commissione, dell’AI Office e delle autorità italiane (AgID, ACN).
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